Decisione 13 luglio 1953 - 23 gennaio 1954, n. 71

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 13 luglio 1953 - 23 gennaio 1954, n. 71

sul ricorso dei Presidente della Regione contro il D.P.R. 11 dicembre 1952, n. 4433, concernente. « Norme per lattuazione della legge, in corso di pubblicazione, che modifica la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi .

 

Presidente: PERASSI; Estensore: BRACCI; P. M.: EULA Regione Siciliana (Avv. SALEMI) Presidenza Consiglio (Avv. ARIAS).

 

(omissis)

 

Il Presidente della Regione Siciliana con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio il 15 marzo 1953 impugnava gli artt. 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, numero 4433, contenente norme per lattuazione della legge che modifica la legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e tabacchi, per i seguenti motivi:

1) il decreto sarebbe illegittimo per violazione dell art. 21 dello Statuto siciliano che richiede la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

2) Sarebbe stato violato lart. 41, comma 3 della Costituzione, secondo il quale lattivit economica, pubblica e privata deve essere indirizzata e coordinata a fini sociali mentre le norme impugnate colpirebbero le industrie agricole e ittiche pi fiorenti della Regione e aumenterebbero la disoccupazione.

3) Infine, sarebbe violato lart. 120 della Costituzione che vieta listituzione di dazi dimportazione, esportazione o transito tra le regioni ed in genere quei provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni.

La difesa dello Stato, osservato che lAlta Corte con sua decisione 18 maggio 1953, n. 5 aveva gi dichiarato la costituzionalit dellart. 14 della legge 11 luglio 1952, n. 1641 di cui le norme impugnate costituirebbero semplice esecuzione, eccepiva che la mancata partecipazione del Presidente della Regione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nei casi previsti dallart. 21 dello Statuto siciliano non vizia di incostituzionalit i decreti presidenziali ed in particolare il decreto impugnato che non riguarda materia di specifico interesse regionale. Quanto agli altri motivi, la difesa dello Stato eccepiva che lAlta Corte non era competente a giudicare della costituzionalit delle leggi dello Stato rispetto alla Costituzione della Repubblica.

Alla pubblica udienza del 19 luglio 1953 difensori della Regione e dello Stato insistevano nelle rispettive tesi.

Il Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso ritenendo fondate le eccezioni della difesa dello Stato.

 

IN DIRITTO

 

Per apprezzare la portata dellimpugnazione del Presidente della Regione Siciliana occorre tenere presente il contenuto degli artt. 6, 4, e 5 del D.P. 11 dicembre 1952, n. 4433 - che sono quelli impugnati per illegittimit costituzionale in relazione alla legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Questa legge disciplin (art. 14) lintroduzione di prodotti salati nel territorio della Repubblica « soggetto a monopolio , subordinandola al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la stessa quantit stabilita per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati allesportazione. Successivamente col decreto presidenziale impugnato questo diritto di monopolio (art. 6) venne stabilito nella stessa misura prevista per il rimborso di parte del prezzo del sale allesportazione (art. 4) secondo una tariffa inclusa nello stesso art. 4 e per le medesime quantit (art. 5) di sale determinate in una tabella allegata al decreto.

I prodotti provenienti dalla Sicilia, che esente dal monopolio del sale, devono ovviamente sottostare alla disciplina della legge 11 luglio 1952, n. 1641 e del D.P. 11 dicembre 1952, n. 4433 quando sono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto al monopolio.

E poich questo diritto di monopolio, incidendo sui maggiori costi delle merce siciliana introdotta nel continente, danneggia gravemente, secondo la Regione Siciliana, le industrie agricole ed ittiche dellisola, il Presidente della Regione ha fatto valere i vari motivi dillegittimit costituzionale che, a suo avviso, viziano il decreto presidenziale impugnato.

Ora non vi dubbio che il D.P. 11 dicembre 1952, n. 4433, idoneo a produrre effetti giuridici soltanto nel « territorio della Repubblica soggetto al monopolio dei sali, cio un regolamento territorialmente limitato, privo defficacia in Sicilia perch questa parte del territorio della Repubblica non soggetto al monopolio dei sali.

Da ci deriva, quantunque la questione dellillegittimit del decreto del Presidente della Repubblica per violazione dellart. 21 dello Statuto sia di grande importanza costituzionale e investa interessi essenziali dellautonomia siciliana, che questa Corte difetta di giurisdizione siciliana perch (art. 25 dello Statuto) lAlta Corte giudica sulla costituzionalit dei regolamenti dello Stato, rispetto allo Statuto siciliano, soltanto ai tini dellefficacia dei regolamenti stessi « entro la Regione . E poich la locuzione «entro la Regione ha un ovvio significato territoriale e il D.P. 11 dicembre 1952, n. 4433, non pu produrre effetti giuridici, ben diversi dalle conseguenze di fatto, nel territorio siciliano, il ricorso del Presidente della Regione deve essere rigettato per difetto di giurisdizione di questa Alta Corte.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte rigetta il ricorso del Presidente della Regione Siciliana avverso gli artt. 6, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante nonne per lattuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641, che modifica la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.